Le Leggi - Falconeria Maestra - Fabrizio Piazza Maestro Falconiere

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LEGGI SUI FALCHI E SULLA FALCONERIA


Le leggi e le certificazioni inerenti i rapaci, la loro detenzione e quanto altro concerne la pratica della Falconeria in Italia possono presentare delle varianti o degli aggiornamenti quindi si consiglia oltre al visionare questa pagina di visionare il sito ufficiale del CORPO FORESTALE DELLO STATO (CARABINIERI FORESTALI) per valide info in merito.

Certificato CITES:  il 03 marzo 1973 è stata firmata da molti Paesi la convenzione di Washington che regolamenta l’importazione ed esportazione di specie vegetali e animali in pericolo di estinzione; questo ha dato vita al certificato CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in pericolo) che per l’appunto certifica la nascita in cattività, da almeno due generazioni, dell’animale. Per i rapaci importati fuori dai Paesi CEE va aggiunto il certificato di sdoganamento.
Nel CITES sono riportati i dati inerenti l’animale certificato: Paese d’origine, dati dell’allevatore e timbro dell’ufficio che certifica, l’ordine di appartenenza, genere e specie, sesso, appendice e numero di anello. L’animale acquistato deve possedere un anello inamovibile al tarso con su incisi dei numeri in sequenza, uguali a quelli riportati nel suo certificato CITES. L’accordo CITES dipende da divieti commerciali, da richieste di permessi speciali per chi vende/compra/cede specie in pericolo di estinzione. A questo scopo, sono state elencate tutte le specie di animali selvatici in tre appendici in base al grado di pericolo di estinzione in natura.
APPENDICE I : contiene tutte le specie minacciate di estinzione la cui sopravivenza è o potrebbe essere, compromessa dal commercio.
APPENDICE II : contiene specie meno minacciate per le quali è richiesto un trattamento attento per assicurare un commercio sostenibile.
APPENDICE III : include le specie regolate dalla legislazione indipendente entro uno degli Stati membri della convenzione ma per la quale il commercio internazionale non è sufficientemente controllato in questo modo, rendendo necessarie altre addizionali regolazioni CITES.
Gli IBRIDI appartenenti a genitori di appendice diversa, come ad esempio il Sacro (app.II) x Pellegrino (app. I), sono classificati in base al genitore che possiede lo stato di protezione maggiore.


LISTA DEGLI UCCELLI DA PREDA IN BASE ALLE APPENDICI CITES :

APPENDICE I
Catartici: Condor della California (Gymnogyps californianus), Condor delle Ande (Vultur gryphus);
Accipitridi: Aquila imperiale (A. celiaca), A. i. spagnola (A. h. adalberti), A. di mare (Haliaetus albicilla), A. di m. dalla testa bianca (H. leucocephalus), Arpia (Harpia harpyja), Aquila delle scimmie (Pithecophaga jefferyi), Nibbio beccolungo cubano (Chondrohierax uncinatus wilsonii);
Falconidi: Gheppio delle Seicelle  (Falco araea), G. del Madagascar (F.newtoni aldabranus), G. delle Mauritius (F. punctatus), Falco laggar (F. jugger), F. di Barberia (F. peregrinus pelegrinoides e babilonicus), F. pellegrino (F. peregrinus), Girifalco (F. rusticulus).
A questa lista vanno aggiunte le sottospecie di ogni specie.

APPENDICE II
Gli altri  rapaci diurni comprese le sottospecie inerenti.

APPENDICE III
Avvoltoio papa o reale (Sarcoramphus papa).

Le appendici e le specie elencate  vanno incontro ad aggiornamenti frequenti quindi è consigliato approfondire e aggiornarsi direttamente nei siti specifici sul CITES oppure sul sito www.itis.usda.gov.

Legge 157/92 sulla caccia col falco e il suo allenamento:  tale legge, fra le altre cose, tutela la pratica della Falconeria in Italia e nell’art. 23 comma 2 recita: è consentito altresì per la caccia l’uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
Al comma 3 recita: …l’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle provincie e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

In pratica per mettere in volo un falco da Falconeria nel territorio nazionale è indispensabile avere la licenza di caccia in regola con i pagamenti del caso, idem per poter richiedere la zona addestramento falchi alla Provincia per mettere in volo i falchi in periodo di caccia chiusa, mentre nel periodo di caccia aperta il falconiere deve attenersi alle regole dettate dalla 157/92 uguali a quelle dettate per il cacciatore col fucile, rispettando il silenzio venatorio (martedì e venerdì) e le giornate settimanali (può uscire a caccia tre giorni alla settimana a scelta, tranne i due di silenzio venatorio).

TALE LEGGE REGIONALE, PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DEI FALCHI APPARTENENTI A SPECIE AUTOCTONE, NON E’ RILEVANTE PER LA LEGGE NAZIONALE CHE INVECE PARLA DI UTILIZZO SOLAMENTE DI FALCHI NON SPECIFICANDO SE APPARTENENTI A SPECIE AUTOCTONE O MENO. TALE DISTINZIONE SI RIMANDA ALLE VARIE LEGGI REGIONALI, COME NELL’ESEMPIO RIPORTATO DELLA REGIONE LOMBARDIA. LO STESSO VALE PER QUANTO CONCERNE LE ZONE ADDESTRAMENTO FALCHI.

I documenti necessari per esercitare la caccia col falco sono:
oltre al certificato CITES, la licenza di caccia, la polizza assicurativa (art.12, comma 8) per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall’uso di armi (inteso qui il falco) o degli arnesi utili all’attività venatoria, il tesserino venatorio (art. 22, comma 2) dove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta, l’ambito territoriale (ATC) o il comprensorio alpino di caccia assegnato, questo viene rilasciato dalla Provincia; il tesserino d’iscrizione all’ATC viene rilasciato dall’ATC di appartenenza.

L’assicurazione copre solo nel periodo di caccia aperta, quindi per l’allenamento e l’ammaestramento dei falchi in periodo di caccia chiusa è consigliabile stipularne un'altra che copra tale periodo e che abbia in aggiunta la copertura in caso di esposizioni, spettacoli, esibizioni presso enti pubblici e privati.

Infine si ricorda di portare a seguito con il rapace sempre i certificati CITES originali.

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